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Controlli Superbonus: asseverazioni online e verifiche in campo

Il combinato disposto rappresentato dal D.L. 39/2024 (il decreto “taglia-crediti”) e del D.L. 19/2024 (il Decreto PNRR 4) ridisegna il sistema dei controlli e delle verifiche sui lavori del Superbonus.

Per evitare problemi, revoca delle agevolazioni e sanzioni (anche pesantissime), è importante conoscere i diversi livelli di controllo e verifica che nel corso degli anni sono stati previsti per arginare illeciti e frodi.

 

Superbonus e Decreto PNRR 4: pubblicazione online delle asseverazioni

L’art. 41 del decreto PNRR 4 prevede la pubblicazione sul portale ufficiale del MASE dei documenti relativi ai lavori Superbonus agevolati dalla componente 3 della missione 2 del PNRR.

La misura ha finanziato con 13,95 miliardi di euro la riqualificazione energetica di almeno 32 milioni di metri quadri e la messa in sicurezza sismica di almeno 3,8 milioni di metri quadri entro il 31 dicembre 2025. A questi fondi si sono aggiunti 4,56 miliardi di euro del Fondo Complementare e 14,5 miliardi di euro del Decreto Rilancio a carico delle casse dello Stato italiano.

A ciascuna asseverazione è collegato:

  • il codice univoco identificativo, codice ASID, attribuito dal portale informatico dell’ENEA;
  • il codice unico di progetto, CUP.
 

L’elenco comprende 60.755 interventi e, per ognuno, indica il tipo di immobile (unifamiliare, unità immobiliare indipendente, condominio), la Regione e il costo ammissibile dell’intervento.

Oltre alla pubblicazione dell’elenco delle asseverazioni rendicontate, la misura prevede il monitoraggio delle risorse messe a disposizione dal PNRR.

Nel testo si legge che “ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR“.

Il decreto PNRR 4 prevede dunque che il programma di controlli già svolti a livello nazionale sia integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei (Corte dei conti europea, Procura europea, Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea, Ufficio europeo per la lotta antifrode).

Si tratta della concreta attuazione del programma di controlli da parte dell’ENEA, sulla base di quanto stabilito da D.M. 6 agosto 2020 (Decreto Asseverazioni).

Le verifiche a campione sui lavori rendicontati sono già in atto e stanno prendendo anche la forma dei sopralluoghi in cantiere.

I controlli previsti riguardano esclusivamente gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 ‘Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici’, Investimento 2.1 ‘Rafforzamento dell’ecobonus per l’efficienza energetica’.

D.L. 39/2024: controlli nei cantieri dei Comuni per lavori Superbonus, bonus facciate e bonus barriere architettoniche

In sede di conversione del D.L. 39/2024 è stato previsto un piano di controlli delegato ai Comuni per verificare “a valle” la realizzazione dei lavori di Superbonus e smascherare illeciti o truffe non rilevabili dalle verifiche documentali.

Si tratterebbe di veri e propri controlli sul posto del cantiere per verificare la corrispondenza dei lavori eseguiti con le asseverazioni presentate ad ENEA legati agli interventi del Superbonus.

Oggetto di controlli potrebbero essere i seguenti interventi:

  • cappotto termico;
  • installazione dei modelli di caldaia indicati.

A effettuare materialmente queste verifiche “fisiche” potrebbero essere i tecnici comunali, insieme alla polizia municipale.

I controlli potrebbe andare anche oltre il perimetro dei controlli riguardanti il Superbonus e riguardare anche i lavori agevolati con il bonus facciate e il bonus barriere architettoniche.

Le ipotesi allo studio prevedono che una percentuale delle somme recuperate (30% o 50%) affluisca direttamente nelle casse comunali, come incentivo alla collaborazione dei sindaci.

Ricordiamo che nel D.L. 39/2024 è previsto anche un altro “aggravio”: per i cantieri in corso d’opera, o in fase di apertura, scatta l’obbligo di comunicazione preventiva di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già previste, relative all’ammontare delle spese sostenute e alle percentuali di utilizzo delle detrazioni fiscali.

Controlli documentali e “in situ” dell’ENEA sulle asseverazioni presentate

Ricordiamo che il decreto Asseverazioni (D.M. 6 agosto 2020) prevede all’articolo 5 controlli a campione (almeno il 5%) sulla regolarità dell’asseverazione presentate annualmente.

Una parte dei controlli di questo campione consiste anche in ispezioni sul posto non inferiori al 10% delle istanze complessivamente sottoposte a controllo.

Le procedure di controllo sono indicate nel D.M. 11 maggio 2018.

Per ogni istanza soggetta a verifica, l’ENEA comunica l’avvio del procedimento di controllo al soggetto beneficiario della detrazione o, in caso di controllo effettuato su istanze per interventi su parti comuni condominiali, all’amministratore di condominio, legale rappresentante pro-tempore, mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo indicato all’atto della trasmissione dei dati.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il soggetto beneficiario della detrazione ovvero l’amministratore, per conto del condominio soggetto a verifica, trasmette, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo «enea@cert.enea.it», in formato PDF, qualora non già trasmessa, la documentazione prevista dall’art. 6 del decreto di cui all’art. 14, comma 3-ter del decreto-legge n. 63 del 2013, che dovrà essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato, nei casi in cui è prevista l’asseverazione circa il rispetto dei requisiti tecnici, o, negli altri casi, dall’amministratore per gli interventi sulle parti comuni o dallo stesso soggetto interessato per gli interventi sulle singole unità immobiliari.

Nel caso di interventi che interessino gli impianti, dovranno essere trasmesse, inoltre, le copie della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore ai sensi del D.M. 37/2008 e, se pertinente, del libretto di impianto secondo il modello pubblicato con il decreto ministeriale 10 febbraio 2014.

Nel caso dei controlli in situ, l’avvio del procedimento mediante sopralluogo è comunicato, con un preavviso minimo di quindici giorni, con lettera raccomandata a/r ovvero, ove disponibile, mediante posta elettronica certificata (PEC), specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo.

A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto beneficiario, il sopralluogo può essere rinviato, per una sola volta, e comunque eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione.

Il controllo in situ si svolge alla presenza del soggetto beneficiario della detrazione ovvero dell’amministratore per conto del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei tecnici firmatari della relazione di fine lavori.

Le risultanze dei controlli effettuati sono trasmesse da ENEA alla Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico con cadenza bimestrale, anche al fine di avviare gli eventuali procedimenti sanzionatori.

Controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti

La legge di bilancio 2022 ha introdotto nel D.L. 34/2020 l’articolo 122-bis, che prevede specifiche misure per contrastare le frodi sulle cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi.

In particolare, ha previsto che entro cinque giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, anche successive alla prima, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di quelle comunicazioni che presentano i seguenti profili di rischio:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti che intervengono nelle operazioni;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.

Se dopo i controlli preventivi questi rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata, e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Se, invece, i rischi non risultano confermati o è trascorso il periodo massimo di sospensione degli effetti della comunicazione, questa produce i suoi effetti regolarmente.

Il controllo preventivo antifrode si fonda sull’analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione né della regolarità della comunicazione.

In ogni caso, il controllo preventivo dell’Agenzia delle Entrate non esonera i soggetti coinvolti nelle cessioni dal ricorso all’ordinaria diligenza richiesta per evitare la partecipazione a condotte fraudolente.

Infatti, né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione né la rimozione della sospensione inizialmente operata (o il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio), precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2021 ha stabilito criteri, termini e modalità per l’attuazione delle misure antifrode.

Infine, in tema di asseverazioni/attestazioni che i tecnici sono tenuti a rilasciare, è stata introdotta la sanzione penale della reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro nei confronti del tecnico abilitato che:

  • espone informazioni false oppure omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso,
  • attesta falsamente la congruità delle spese.

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Controlli catastali dell’Agenzia delle Entrate

Per completare il quadro dei livelli di controllo, bisogna ricordare che l’ultima legge di Bilancio ne ha previsto un altro, anche in questo caso documentale.

Per verificare che siano state effettuate le variazioni catastali previste dalla legge, le Entrate andranno infatti a incrociare i dati sulle ristrutturazioni di Superbonus con quelli presenti negli archivi del catasto.

Chi non è in regola riceverà una lettera di compliance, con l’invito ad adeguarsi.

 

fonte: https://biblus.acca.it/superbonus-pnrr-controlli-asseverazioni-cantieri/?utm_source=0886bib&utm_medium=email&utm_campaign=biblus-newsletter-886&utm_content=NEWS_controlli-superbonus-tutte-le-verifiche-in-campo