Contatore non funzionante: chi deve dimostrarlo?
Bollette salate dell’acqua, luce e gas: chi deve fornire la prova che il contatore è rotto?
Hai ricevuto una bolletta del gas particolarmente salata. Impossibile che sia stato tu il responsabile di tali consumi. L’appartamento, peraltro, è rimasto pressoché disabitato durante il bimestre di riferimento della fattura: per impegni lavorativi non sei stato a casa né hai lasciato aperto il riscaldamento. C’è una sola spiegazione a una bolletta così salata: il contatore è guasto. A confermarlo basterebbe il semplice confronto con le mensilità precedenti, tutte di gran lunga inferiori rispetto a quella in contestazione. Preferendo parlare “a tu per tu” con un referente piuttosto che con il call center, sei andato a protestare all’ufficio reclami della società con cui hai il contratto del gas. Lì ti è stato detto che devi aprire una contestazione con una raccomandata a/r; tuttavia, è difficile che venga accolta: a loro infatti risultano i dati per come comunicati dal contatore e, senza la prova del mancato funzionamento dell’apparecchio, la fattura è da ritenersi corretta. Ti chiedi, a questo punto, come fare a scalfire le risultanze di un contatore che non è tuo, non hai mai toccato né manomesso, ma che allo stesso tempo potrebbe essersi guastato? Insomma, chi deve dimostrare che il contatore non è funzionante? E come comportarsi se il contatore dovesse risultare integro ma l’errore della bolletta è imputabile alla malafede del fornitore che ha volutamente “pompato” la fattura? Insomma, come viene tutelato il consumatore? La risposta è stata data dalla Cassazione con una recente ordinanza
La Corte ha fornito un principio valido non solo per i consumi del gas, ma anche per quelli dell’acqua e della luce. Le indicazioni dei giudici potranno quindi essere molto utili tutte le volte in cui riceverai una fattura elevata rispetto a quelle precedenti e ritieni di non aver effettuato i consumi riportati sul documento.
Indice
- 1 Che valore ha una bolletta?
- 2 Chi dimostra che il contatore non funziona?
- 3 I contratti di utenza pubblica
Che valore ha una bolletta?
Prima di chiederci chi deve dimostrare che il contatore non è funzionante cerchiamo di capire che valore ha una bolletta. Nel momento in cui firmi un contratto con una società fornitrice di un servizio come la luce o il gas, accetti anche una “presunzione di veridicità della bolletta”. In pratica, riconosci che la stessa – per come calcolata e contabilizzata dalla società fornitrice sia corretta. Questa presunzione però è valida “fino a prova contraria”. In altri termini ti è sempre consentito contestarne l’importo ma devi fornire le prove. E qui viene la parte più difficile. Il consumatore non ha strumenti per dimostrare l’errore (volontario o involontario) in cui è caduto il fornitore: non ha un proprio contatore rispetto a quello che gli è stato fornito, non ha apparecchi di rilevazione dei consumi e, per di più, non è un tecnico del settore. Difficile, stando così le cose, una qualsiasi difesa. Che fare?
Per venire incontro ai cittadini, la giurisprudenza ha ritenuto che la prova dell’illegittimità della bolletta non deve essere per forza “tecnica” – consistente cioè in misurazioni e dati certi – ma può consistere anche in indizi. Tali sono ad esempio il confronto con i consumi dei mesi precedenti che rivelano lo stile di vita dell’utente, la destinazione dell’immobile (è inverosimile che una casa al mare abbia un elevato consumo di gas), l’eventuale lontananza dal domicilio del proprietario dell’immobile, ecc.
Dunque, per rispondere alla domanda iniziale, la bolletta ha valore e si considera corretta salvo vi siano indizi che ne facciano sospettare il difetto.
Chi dimostra che il contatore non funziona?
Quanto abbiamo appena detto vale anche per il contatore. Secondo la Cassazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore si presume veritiera. L’utente può contestare la bolletta ricevuta. In tal caso, grava sulla società fornitrice l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante.
Il cliente deve invece dimostrare:
- che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo;
- di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
I contratti di utenza pubblica
La Cassazione ha ricordato l’orientamento dottrinale secondo cui i rapporti tra l’ente erogante un servizio pubblico e l’utente possono inquadrarsi nella generale categoria dei cosiddetti “contratti di utenza pubblica”: essi si caratterizzano per essere il servizio, attinente a beni o utilità essenziali per gli utenti, come l’acqua potabile, il gas, l’energia elettrica, i servizi di telefonia, erogato da un soggetto che opera in regime di monopolio o di concorrenza, e per essere la relativa disciplina caratterizzata dalla commistione di elementi privatistici e pubblicistici in considerazione delle esigenze strutturali, organizzative e programmatiche del soggetto gestore del servizio. Questa valenza pubblicistica – che si rivela ad esempio nel fatto che le condizioni generali di contratto sono predefinite e in parte regolamentate con legge – non toglie che il consumatore vada sempre tutelato soprattutto in quanto non in grado di accedere ai dati dei propri consumi e di trovare le prove di un difettoso funzionamento del contatore.
Fonte : www.laleggepertutti.it