Servitù, chi paga le spese sul terreno di passaggio?

l titolare del fondo dominante è tenuto a contribuire alle spese sostenute dal proprietario del fondo servente quando queste contribuiscono a rendere più agevole l’esercizio del diritto di servitù.

 

Chi paga le spese per lavori fatti sul terreno ove altre persone hanno diritto di passarein quanto titolari di un diritto di servitù? In altre parole, se il proprietario del «fondo servente» (così si chiama colui che “subisce” la servitù altrui) decide di fare delle migliorie sulla strada o sul terreno che finiscono per agevolare l’esercizio della servitù da parte del titolare del «fondo dominante» (colui, cioè, che usufruisce del diritto di servitù), chi paga per queste spese? A chiarirlo è stata una ordinanza della Cassazione pubblicata proprio ieri .

Servitù: cosa prevede la legge?

Partiamo dalla norma del codice civile  perché già questa è molto chiara nello spiegare come comportarsi in presenza di una servitù e di lavori svolti sul fondo servente.

Il proprietario del fondo dominante (chi, cioè, esercita il diritto di passaggio sul terreno o sulla strada altrui), può effettuare, a proprie spese, opere necessarie per conservare la servitù; ma deve farlo scegliendo il momento e il modo che dia meno fastidio e intralcio al proprietario del fondo servente.

Se però tali lavori finiscono per dare un vantaggio anche al fondo servente, le spese sono sostenute da entrambi i soggetti in proporzione ai rispettivi vantaggi.

La norma dunque contempla due sole ipotesi, che tuttavia ricorrono entrambe nel caso in cui i lavori siano svolti dal titolare del diritto di servitù ovviamente nel proprio interesse:

  • la regola è che la spesa è sempre a carico del titolare del fondo dominante (chi, cioè, esercita la servitù);
  • tuttavia, se i lavori creano un’utilità anche al titolare del fondo servente, quest’ultimo è tenuto a contribuire alle spese in proporzione al proprio vantaggio: una proporzione che, se non definita dalle parti di comune accordo, sarà determinata dal giudice.

La norma, però, nulla dice in merito all’ipotesi in cui i lavori siano eseguiti invece dal proprietario del fondo servente, da chi cioè subisce la servitù. E proprio su questo punto è arrivato il chiarimento della Cassazione. Secondo la Corte, anche in questa ipotesi, allorché il proprietario del fondo servente abbia eseguito sulla strada di sua proprietà – anche se nel proprio esclusivo interesse – opere necessarie alla conservazione della servitù, le relative spese devono essere sostenute sia dal proprietario del fondo dominante che da quello del fondo servente in proporzione dei rispettivi vantaggi».

Per comprendere la questione ricorriamo a due esempi.

Servitù: chi paga?

Il proprietario del piano terra di un palazzo è anche titolare della corte adiacente all’edificio. Ma su questa corte gli altri condomini hanno una servitù di passaggio per poter accedere ai propri box auto. Il tempo e le intemperie climatiche creano una serie di buche su tale strada; così l’assemblea di condominio decide di deliberare dei lavori di riparazione e pavimentazione. Le opere rendono il terreno – come detto, di proprietà esclusiva del condomino del piano terra – sicuramente più bello e fruibile, così il condominio chiede al relativo titolare di partecipare alle spese. Può farlo? Sì, in base all’utilità arrecata al bene e all’incremento del suo valore, le spese andranno divide “bonariamente” tra le parti o, in difetto, secondo quanto decide il giudice.

Facciamo invece l’esempio in cui a delegare i lavori sia il proprietario della stradina: le opere di pavimentazione, sebbene finiscono per coprire tutti i dislivelli e le buche che il tempo ha creato, servono anche a far giocare i suoi nipotini nel giardino. Ma, dopo aver pagato la ditta, il condomino del piano terra bussa alla porta degli altri condomini e chiede loro di contribuente al costo del rifacimento del terreno. Può farlo? Anche in questo caso la risposta è affermativa e vale la stessa regola appena detta.

Dunque, se il proprietario del fondo servente esegue sul bene e nel suo interesse degli interventi necessari alla conservazione della servitù, le spese devono essere sostenute anche dal proprietario del fondo dominante in proporzione ai rispettivi vantaggi.

 

Fonte :https://www.laleggepertutti.it/154611_servitu-chi-paga-le-spese-sul-terreno-di-passaggio