Se l’acqua delle piante cade nel balcone di sotto che fare?

Innaffiare le piante e far cadere l’acqua sul terrazzo del condomino del piano di sotto costituisce reato solo se l’episodio si ripete più volte.

 

 

Anche per dare acqua ai nostri vasi da fiori sul terrazzo ci sono delle regole da rispettare – regole di buona condotta, ma anche e soprattutto giuridiche – che, se non stabilite a monte dal regolamento di condominio, sono già inserite nel codice penale. Secondo la Cassazione , costituisce infatti reato l’innaffiare le piante e far cadere l’acqua nel balcone di sotto. Ma solo se l’episodio si verifica più volte.

 

Il crimine di cui si potrebbe essere accusati, in questo caso, è il reato di «getto di cose pericolose o atte a imbrattare»  che punisce con l’arresto fino a un mese o con un’ammenda fino a 206 euro la condotta di chi dà acqua ai propri fiori e le gocce di scolo finiscono per sporcare la proprietà altrui o molestare il proprietario. Si pensi al vicino che ha i divanetti proprio in corrispondenza delle fioriere del piano di sopra. Come difendersi in questi casi? Che fare se l’acqua delle piante cade nel balcone sottostante?

 

Da un punto di vista civilistico è sempre possibile esperire un’azione di risarcimento, sempre che il danno prodotto sia rilevante e non risibile. Nel nostro ordinamento, infatti, sono vietate le azioni intentate “per principio” ed è sempre necessario dimostrare una lesione di un certo rilievo. In assenza di danno – che non deve essere necessariamente patrimoniale, potendo ben consistere anche nello stress psicologico derivato dalla reiterazione del comportamento o nella compressione del diritto di affaccio dal proprio terrazzo – non è possibile alcuna tutela. Non si può invece fare causa per un semplice fastidio arrecato saltuariamente.

Dal punto di vista penale, le cose stanno più o meno nello stesso modo. Il singolo episodio di innaffiatura delle piante e scolo dell’acqua non è tutelabile: non si può sporgere querela solo perché qualche goccia è finita sul balcone del piano di sotto. È necessario invece – sostiene la Suprema Corte – una prolungata attività di inondazione del terrazzo del vicino e con il fine di imbrattare il pavimento e i muri. La consapevolezza del danno deve essere chiara e insita nel comportamento del responsabile che, nonostante le ripetute lamentele del vicino e la richiesta di cessazione del comportamento molesto, non si sia conformato ad essa. Ecco perché, se si vuole sporgere querela, è sempre bene, prima, inviare una lettera di diffida con raccomandata a.r. in modo da segnalare l’episodio e avere le prove di ciò.

Nella sentenza citata in apertura è stato chiarito che il reato consistente nel far cadere acqua di scolo delle piante sul balcone sottostante scatta anche se tale attività non è compiuta personalmente dal condomino, ma da un sistema automatico di innaffiatura e irrigazione del quale egli ha la proprietà e il dovere di custodia .

In sintesi se l’acqua delle piante cade nel balcone di sotto per una sola volta o per poche volte sarà difficile subire conseguenze. Sempre che ciò non avvenga intenzionalmente e non abbia procurato consistenti danni.

 

Fonte :https://www.laleggepertutti.it/163047_se-lacqua-delle-piante-cade-nel-balcone-di-sotto-che-fare