Moroso in condominio: si può dire in pubblico?

Se un condomino è in ritardo coi pagamenti l’amministratore può indicarlo come moroso agli altri condomini?

 

i può dire in pubblico che una persona è morosa e non paga i debiti con il condominio? L’amministratore può indicare i nomi dei morosi con un avviso affisso nella bacheca condominiale, sollecitandoli a corrispondere il dovuto? Quante volte capita che, durante l’assemblea di condominio, l’amministratore lamenti buchi nel bilancio a causa della mancata riscossione delle quote e alcuni dei presenti alla riunione chiedano i nomi dei morosi; non poche volte, peraltro, l’amministratore si riserva di fornire «in separata sede» le generalità di chi non paga gli oneri di condominio per rispetto all’altrui privacy. Eccedendo dal lato opposto, in altri casi è lo stesso amministratore che, con un avviso affisso in bacheca, sull’atrio del palazzo, allega una tabella con i nomi di chi non è ancora in regola con i versamenti. Fin dove questi comportamenti sono leciti? Si può dire in pubblico il nome di un condomino moroso?

In un precedente articolo abbiamo elencato le soluzioni drastiche contro il condomino moroso; la coercizione psicologica, però, né la lesione della privacy non rientra tra queste. Cerchiamo dunque di capire fin dove si estendono i poteri dell’amministratore e dove, invece, devono lasciare il posto alla tutela dell’altrui riservatezza.

Come chiarito dal Garante della privacy nel vademecum dedicato appositamente ai condomini, fermo restando che è diritto di tutti i condomini sapere chi non paga le quote, tuttavia l’amministratore non può indicare i loro nomi nella bacheca, specie se affissa in luoghi di pubblico transito. Ciò perché la stessa potrebbe essere letta da estranei, i quali non sono portatori di alcun interesse alla conoscenza dei morosi, il che ne implicherebbe una grave lesione della privacy.

Tuttavia – precisa sempre il Garante – «eventuali inadempienze possono essere comunicate dall’amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo.

Le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell’assemblea». Questo significa che ben è possibile far domanda, durante l’assemblea condominiale, di conoscere i nomi dei morosi e a tale richiesta l’amministratore non si potrà sottrarre, venendo altrimenti meno ai propri doveri di trasparenza del mandato. Neanche il rispetto dell’altrui privacy potrebbe giustificare la reticenza sui nomi dei morosi, sempre che alla riunione di condominio non partecipino anche altri estranei (ad esempio delegati di ditte, ecc.).

Resta infine sempre possibile rivolgersi all’amministratore individualmente, al di fuori dell’assemblea e in qualsiasi momento, anche per chiedere copia dei bilanci, dei documenti bancari, dei rendiconti, dei verbali di assemblea e di tutta la documentazione da cui risultino i nomi dei condomini morosi.

In sintesi, è lecito dire in pubblico i nomi dei morosi se si tratta dell’assemblea di condominio e alla stessa non partecipino terzi estranei.

 

Fonte : https://www.laleggepertutti.it/163419_moroso-in-condominio-si-puo-dire-in-pubblico