Lancio di oggetti dalla finestra: chi mi risarcisce?

Da una finestra sono stati lanciati una bottiglia ed un posacenere che hanno danneggiato la mia auto parcheggiata nel condominio. Chi mi risarcisce?

 

Nel condominio si possono identificare cinque tipi di diverse responsabilità:

  • quelle del condominio e, per essi, dei singoli condomini quali comproprietari dei beni comuni;
  • quelle dei singoli condomini quali proprietari di piani o porzioni di piano;
  • quelle dei conduttori che abitano nel condominio;
  • quelle dell’amministratore;
  • quelle delle persone estranee al condominio ma da esso incaricate.

La responsabilità del condominio per danni cagionati a terzi o a condomini presuppone che tale pregiudizio discenda da fatti attribuibili a parti comuni dell’edificio.

Nel caso prospettato, il danno si caratterizza, sotto il nostro punto di vista, per una duplice peculiarità: si tratta probabilmente di un fatto doloso attribuibile alla coscienza e volontà di chi materialmente se ne è reso protagonista; ed anche se si trattasse di un fatto accidentale (oggetti posti in una situazione tale da poter precipitare) il danno sarebbe da attribuire alla negligenza di chi esercita il possesso sulle unità immobiliari inserite nel condominio.

In sostanza, si può escludere che, nel caso in esame, sia ravvisabile un’ipotesi di responsabilità di qualche tipo da parte del condominio genericamente considerato: tale responsabilità, invero, è prevista solo nel caso in cui il danno sia stato provocato da cose comuni o dall’omissione di un obbligo di custodia da “buon padre di famiglia” da parte del condominio o del suo amministratore. Nessun altro, al di fuori di chi, materialmente, ha lanciato volontariamente gli oggetti o ha reso possibile per negligenza che essi precipitassero dal balcone, può essere ritenuto responsabile.

Altra cosa sarebbe da dire nel caso in cui il condominio abbia stipulato polizze assicurative. In questa ipotesi, infatti, andrebbe esaminato il contratto di assicurazione per verificare se esso preveda – cosa alquanto rara ed improbabile – il risarcimento dei danni cagionati dal fatto doloso di un condomino o di un detentore a qualunque titolo di un appartamento.

Rimane salvo, a questo punto, l’aspetto penale della vicenda che potrebbe innescare un procedimento giudiziale nel quale il lettore avrebbe possibilità di costituirsi parte civile. L’illecito ipotizzabile nella fattispecie sarebbe quello di getto pericoloso di cose  punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro. Per la perseguibilità del reato è necessaria la querela. Occorre, cioè, che il lettore si presenti presso un’autorità di pubblica sicurezza o presso i Carabinieri, esponendo la questione e chiedendo la punizione del colpevole, anche se ignoto. Potrà, se il lettore vuole, far predisporre prima la querela da un legale e presentarla quindi ai Carabinieri, alla Polizia, o direttamente alla Procura della Repubblica. Nella querela sarà necessario spiegare esattamente come sono andati i fatti, con l’auspicio che l’Autorità esegua un minimo di indagini per cercare di identificare il responsabile. Se ciò avverrà, il lettore potrà costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento dei danni nei confronti dell’imputato.

Occorrerà dimostrare, in questo caso, la volontarietà del getto delle cose verso l’esterno con l’intento o la chiara consapevolezza di arrecare un danno alle cose di terzi.

Altra ipotesi è l’azione in sede civile.

Poiché il reato di danneggiamento è stato dequalificato a illecito amministrativo (non è più, in sostanza, com’era prima, un reato) la persona offesa non sporge più querela ma ricorre direttamente al giudice civile per ottenere il risarcimento del danno. Un volta accordato il ristoro, il magistrato stabilisce anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall’erario. Per poter esperire questa azione sarà però necessario aver individuato il responsabile del lancio degli oggetti.Nessuna responsabilità, nel caso esaminato, sarà addebitabile al condominio il quale non potrebbe essere di certo chiamato a rispondere di comportamenti illeciti che esulano da qualunque suo potere di controllo o di inibizione. Nei confronti del responsabile – anche se allo stato egli è ignoto – sarà possibile sporgere querela (contro ignoti) per il reato di getto pericoloso di cose. Se verrà instaurato il procedimento penale potrà avvenire la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno. Se, invece, dovesse identificarsi il responsabile, si potrà procedere per il risarcimento del danno da danneggiamento in sede civile, con la possibile applicazione nei confronti del responsabile anche di una sanzione amministrativa. In ogni caso sarà necessario conservare le foto dell’autovettura danneggiata e, nel caso in cui si provveda alla riparazione, le fatture rilasciate per le spese sostenute.

 

Fonte : https://www.laleggepertutti.it/156398_lancio-di-oggetti-dalla-finestra-chi-mi-risarcisce