L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE: NIENTE SUPERBONUS PER I CONDOMINI MOROSI

Chiarimento dell’Agenzia delle Entrate: chi non versa la sua parte non potrà optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.

 

Nessuna agevolazione speciale a chi, per scelta o per un’oggettiva difficoltà economica, non paga al condominio quanto dovuto nel caso vengano realizzati dei lavori che danno diritto al superbonus del 110%. In altre parole: il condòmino moroso non potrà accedere alle opzioni alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi, ossia alla cessione del credito d’imposta o allo sconto in fattura. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.

In pratica, e per semplificare, viene applicato il principio di competenza per beneficiare del superbonus in condominio. Il proprietario di una delle unità immobiliari può adempiere agli obblighi condominiali entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi. In questo modo, ha la possibilità di ottenere la detrazione d’imposta sui pagamenti effettuati dall’amministratore.

Questo principio, però, non viene applicato nel caso in cui si opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura: in questi casi, interviene il principio di cassa. Significa che il condòmino che intende avvalersi di una di queste soluzioni deve prima pagare al condominio ciò che gli spetta. In caso contrario, addio detrazione.

A proposito di sconto in fattura, l’Agenzia ha chiarito che per i condomini va emessa una fattura unica, non un documento per ogni condomino. Ciascuno di loro avrà diritto alla detrazione calcolata sulle spese sostenute in base ai rispettivi millesimi o secondo le modalità stabilite dall’assemblea.

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it