Il creditore verso il suo condominio partecipa alla spesa

pesa ripartita in base ai millesimi tra tutti i proprietari: anche se l’importo deve essere pagato a uno dei condomini, quest’ultimo partecipa “pro quota” al pagamento in favore di sé stesso.

 

Che succede se uno dei condomini è creditore verso il suo stesso condominio e l’amministratore, nel pagarlo, decide di dividere la spesa tra tutti i proprietari, compreso lo stesso condòmino creditore? Quest’ultimo ha diritto ad essere escluso dalla ripartizione dell’esborso oppure deve comunque partecipare, in base ai propri millesimi? È quest’ultima la soluzione corretta, almeno secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma [1] che ha deciso il caso di un avvocato il quale aveva erogato un servizio professionale al proprio condominio. Ma procediamo con ordine.

 

 

La vicenda

La vicenda è piuttosto consueta: un condominio nomina un avvocato perché lo difenda in alcune pratiche di recupero crediti verso i morosi che non pagano le spese. Lo sceglie tra i propri stessi condomini, un po’ perché ormai non esiste un condominio che, al suo interno, non abbia un legale, un po’ anche perché spera in un trattamento di favore o, addirittura, in una prestazione a titolo gratuito. Poi però, alla presentazione della parcella, l’amministratore non paga il professionista per carenza di fondi e quest’ultimo decide di agire in tribunale per ottenere un decreto ingiuntivo verso il proprio condominio. Il dubbio, a questo punto, è questo: nel ripartire la spesa per il pagamento dell’onorario all’avvocato, quest’ultimo deve partecipare per la propria quota di millesimi oppure è esonerato in quanto è lui stesso il creditore? La risposta data dal giudice capitolino è la prima: l’avvocato deve pagare a sé stesso la sua parte di spesa.

 

Va ripartito tra tutti i condomini l’onorario richiesto dall’avvocato al condominio: con la conseguenza che, se l’avvocato è anch’egli proprietario di uno degli appartamenti, è tenuto a concorrere alla spesa e, in altre parole, a pagare a sé stesso la sua parte in millesimi.

 

 

Il condomino creditore verso il suo condominio partecipa alla spesa

Non importa che creditore e debitore siano, in parte, la stessa persona: nell’ambito del condominio le spese vanno ripartite tra tutti i proprietari, per cui, se anche uno di questi è creditore deve comunque partecipare, in base ai propri millesimi, alla sua parte di spesa.

 

Dunque, l’avvocato condomino che per conseguire il pagamento dell’onorario chiede ed ottiene una ingiunzione di pagamento verso il condominio è tenuto, come gli altri, a partecipare alle spese. Va infatti ribadito quanto sottolineato da una sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione “il proprietario (condomino) che subisce un danno derivante da un bene comune deve partecipare alle spese di riparazione del bene comune (in quanto comproprietario dello stesso bene), ma deve partecipare anche alla ripartizione delle spese di risarcimento del danno da lui subito e procurate dal medesimo bene[2].

 

[1] Trib. Roma, sent. n. 11351/2016.

[2] Cass. S.U. sent. n. 24406/11.

 

fonte:http://www.laleggepertutti.it/127344_il-creditore-verso-il-suo-condominio-partecipa-alla-spesa