Diritto all’ascensore per portatori di handicap e invalidi

Chi è invalido permanente o comunque ha un handicap che non gli consente di salire le scale ha diritto all’abbattimento delle barriere architettoniche ossia al montascala o all’ascensore.

 

condomini portatori di handicap devono essere tutelati anche all’interno del proprio condominio. Per cui, se l’abbattimento delle barriere architettoniche comporta la parziale demolizione o l’occupazione di una parte dei beni comuni (si pensi al caso di un ascensore esterno che invada parte del giardino) è comunque diritto dell’invalido – se lo ritiene – procedere, a proprie spese, a tali opere, senza che l’assemblea possa impedirglielo o opporsi. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza  che, in buona sostanza, stabilisce un vero e proprio diritto all’ascensore per i portatori di handicap all’interno del condominio.

Invalidi in condominio: cosa prevede la legge?

Partiamo dal dato normativo: per favorire i diritti dei disabili, la legge  stabilisce che le decisioni dell’assemblea di condominio aventi ad oggetto le innovazioni volte ad eliminare le barriere architettoniche , nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

Qualora però il condominio rifiuti di eseguire le opere richieste dall’invalido, opere che – come detto – comportano l’abbattimento delle barriere architettoniche, ossia non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, i portatori di handicap (oppure, in loro vece, chi ne esercita la tutela o la potestà) possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

Ebbene, secondo l’orientamento della Suprema Corte, «l’installazione di un ascensore rientra fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche» e rientra quindi tra quelle «innovazioni» cui fa riferimento la predetta legge e che richiede l’approvazione a maggioranza semplice dell’assemblea.

L’installazione dell’ascensore, infatti, può ritenersi indispensabile ai fini «dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento». Così, se il condominio non vi provvede a proprie spese (ripartite, cioè, tra tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi), potrà farlo direttamente l’invalido, a proprie spese. Ma qui l’aspetto saliente: egli ha diritto ad eseguire tali lavori anche se essi comportino una parziale occupazione degli spazi comuni del palazzo, con impossibilità per gli altri condomini di utilizzarli dopo l’innovazione. Nella valutazione del contrasto tra la specifica destinazione delle parti comuni dell’edificio e le opere volte ad abbattere le barriere architettoniche, va tenuto conto della solidarietà condominiale, principio secondo cui «la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi». Tra questi vi è sicuramente quello dell’eliminazione delle barriere a favore delle persone disabili, trattandosi di «un’attenuazione sensibile alle condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione».

 

Fonte : https://www.laleggepertutti.it/153994_diritto-allascensore-per-portatori-di-handicap-e-invalidi