Canna fumaria e camini: a che distanza vanno messi?

La presunzione di pericolosità e il rispetto delle distanze dal confine non può ammettere prova contraria se il regolamento comunale fissa dei limiti; altrimenti è il giudice a decidere caso per caso.

 

Anche le canne fumarie e i camini devono rispettare una distanza minima dalla proprietà del vicino di casa e ciò perché si presumono pericolose per natura. La legge non dice quale sia questa distanza, rinviando al regolamento edilizio comunale. In mancanza di tale regolamentazione locale, bisognerà valutare, caso per caso, quale sia la distanza necessaria a non recare pericolo e alla sicurezza del fondo del vicino: una valutazione che può portare ad avere distanze più ampie in alcune situazioni ed in altre meno estese. A decidere e a determinare, in assenza dei regolamenti comunali, quale sia la distanza dal confine delle canne fumarie e dei camini sarà il giudice, sulla base dello stato dei luoghi. Di recente, la Cassazione  è intervenuta sull’argomento stabilendo che la distanza giusta dovesse essere un metro e mezzo.

La norma di riferimento base per stabilire a quale distanza vanno posizionate canne fumarie e camini è contenuta nel codice civile . Esso stabilisce che:

«Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza».

Detto ciò, come deve comportarsi concretamente il giudice nel caso di controversia sul rispetto delle distanze di una canna fumaria o di un camino dal confine della proprietà del vicino o da una finestra situata sopra o sotto nello stesso edificio? Le possibilità sono due:

  • se esistono delle distanze specifiche inserite nei regolamenti comunali, il giudice è tenuto a farle rispettare sempre, a prescindere dalla valutazione sulla pericolosità o meno della canna fumaria o del camino. La presenza di una regolamentazione da parte del Comune toglie al tribunale ogni potere in merito. Infatti, per legge, ai comignoli e alla canna fumaria è collegata a una presunzione di assoluta nocività e pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento comunale che stabilisca la distanza medesima. In altre parole non è ammessa la prova contraria sulla non pericolosità della costruzione;
  • viceversa se il Comune nulla ha determinato in merito, il tribunale deve decidere la distanza minima caso per caso, valutando la possibile pericolosità concreta della canna fumaria o del camino. Sarà dunque il magistrato – e non la legge o il regolamento comunale – a determinare la distanza minima in base al caso concreto, in modo da preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza. Il tribunale dovrà tenere conto anche di un’altra previsione del codice civile: il proprietario di un terreno non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

L’ultima norma di riferimento è contenuta nel codice penale  e stabilisce che chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206.

Ricapitolando, se il regolamento comunale indica le distanze minime di comignoli e canna fumaria, queste costruzioni si presumono sempre pericolose e nocive; pertanto, non essendo ammessa alcuna prova contraria, dovranno sempre rispettare dette distanze dal confine. Viceversa, in assenza di una disposizione regolamentare si ha una presunzione relativa, che può essere superata ove la parte interessata al mantenimento del manufatto dimostri che, mediante opportuni accorgimenti, può ovviarsi al pericolo od al danno del fondo vicino.

 

Fonte : https://www.laleggepertutti.it/158489_canna-fumaria-e-camini-a-che-distanza-vanno-messi