Taglio dei rami degli alberi del vicino

Il mio vicino ha invaso il mio terreno con i rami di alcuni suoi alberi: posso recidere le sporgenze?

 

Il proprietario di un terreno è obbligato a tagliare i rami degli alberi che sporgono nel terreno confinante se il vicino glielo chiede [1], salvo che i regolamenti e gli usi locali dispongano altrimenti. Tale richiesta può essere avanzata in qualsiasi momento non solo dal proprietario del fondo confinante, ma anche da tutti gli altri soggetti che possiedono il bene, come l’affittuario o l’usufruttuario. Per questo motivo, il proprietario degli alberi non potrà mai rivendicare di aver acquisito il diritto di far protendere i rami per usucapione: in tal caso, lo scorrere del tempo non attribuisce alcun vantaggio.

 

Se il proprietario degli alberi si rifiuta di recidere i rami che sconfinano, il vicino non può provvedere da sé al taglio, ma deve rivolgersi al giudice per ottenere un provvedimento che imponga una parziale potatura. Oltre al provvedimento (concesso in via d’urgenza), è facoltà del vicino molestato richiedere anche il risarcimento del danno.

Qualora, invece, a spuntare nel terreno confinante siano le radici, esse possono essere tagliate direttamente dal vicino, senza passare per l’autorità giudiziaria.

frutti che cadono dai rami oltre il confine sono di proprietà del vicino che, quindi, può raccoglierli e disporne come meglio crede.

 

 

Le distanze minime

Quando i rami degli alberi invadono il fondo del vicino, molto spesso il problema è alla fonte: l’arbusto, cioè, potrebbe essere stato piantato in violazione delle distanze minime dal confine previste dalla legge. Si riporta, di seguito, un quadro riassuntivo:

 

 

– albero di alto fusto: 3 metri;

– albero non di alto fusto: 1,5 metri;

– vite: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta);

– arbusto e canneti: 0,5 metri (a prescindere dall’altezza raggiunta);

– pianta da frutto di altezza non maggiore di 2,5 metri: 0,5 metri;

– siepe viva: 0,5 metri;

– siepe di ontano: 1 metro;

– siepe di castagno e simili: 1 metro;

– siepe di robinie: 2 metri.

 

In presenza di una violazione delle distanze minime [2], il confinante può chiedere l’estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione di un possibile danno o di una qualsiasi turbativa. La finalità è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze. Sicché il compito del giudice di merito, in questo caso, è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza dover effettuare ulteriori indagini sulla concreta esistenza di un danno derivante dall’invasione delle radici e dei rami altrui [3].

 

Le spese relative alla potatura, recisione, estirpazione e ogni altro intervento che si renda necessario sono a carico del titolare del fondo in cui sono piantati gli alberi. Quest’ultimo è inoltre tenuto al risarcimento dei danni nei confronti del vicino, per il solo fatto di aver piantato gli arbusti in violazione delle distanze minime. Tale risarcimento è fissato dal giudice in via equitativa, salvo la dimostrazione di maggiori danni da parte del vicino.

 

[1] Art. 896 cod. civ.

[2] Ai sensi degli artt. 892, 893 e 894 cod. civ.

[3] Cass. sent. n. 14008 del 19.06.2014.

 

fonte:http://www.laleggepertutti.it/123217_taglio-dei-rami-degli-alberi-del-vicino